Art. 5.
(Ospedalizzazione domiciliare).

      1. Il paziente terminale, al quale è proposta l'ospedalizzazione domiciliare, è libero di rifiutarla.
      2. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato e addestrato, in collaborazione con i medici di medicina generale che hanno già avuto in cura il paziente ed, eventualmente, con il supporto di strutture private parasanitarie.
      3. L'azienda sanitaria locale (ASL) competente deve garantire a domicilio la presenza continuativa di personale sanitario, anche in condizioni di emergenza, con servizio di pronto soccorso, e dei servizi indispensabili e propri di un ospedale tradizionale, ricorrendo anche a convenzioni con strutture parasanitarie esterne.

 

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